IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2006/23/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria  dei
controllori del traffico aereo; 
  Visto il decreto legislativo  25  febbraio  1999,  n.  66,  recante
istituzione dell'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  del  volo  e
modifiche al codice della navigazione in attuazione  della  direttiva
94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994; 
  Visto il decreto legislativo 2 maggio  2006,  n.  213,  concernente
l'attuazione della direttiva 2003/42/CE, relativa  alla  segnalazione
di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile; 
  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, di  attuazione
della citata direttiva 2006/23/CE; 
  Vista la legge 6 febbraio 2007, n.  13,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006,  ed  in  particolare
l'articolo 1, comma 5; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 marzo 2010; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e
della difesa; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Disposizioni correttive 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008,  n.  118,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Quando e' in corso di accertamento la  responsabilita'  del
controllore del traffico aereo in un incidente o inconveniente  grave
ovvero quando in ordine alla competenza professionale del controllore
del traffico aereo sussista ragionevole  dubbio  da  parte  dell'Ente
fornitore  dei  servizi  di  traffico  aereo,  l'Ente  medesimo  puo'
disporne la sospensione cautelare dall'impiego operativo.». 
  2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, i
commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
  «4. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni, sono sospese
dall'ENAC, per un  periodo  non  superiore  a  sei  mesi  quando  sia
accertata la negligenza professionale del  controllore  del  traffico
aereo. 
  5. La licenza e' revocata in caso di: 
    a) accertamento di grave  negligenza  o  imprudenza  o  imperizia
professionale che abbia determinato il verificarsi di un incidente; 
    b) violazione dolosa di leggi o regolamenti relativi al controllo
del traffico aereo; 
    c) condotte che hanno determinato l'applicazione  della  sanzione
della sospensione, non inferiore a sei mesi, per due volte  nell'arco
di due anni.». 
  3. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008,  n.  118,
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e
5, l'ENAC provvede alla contestazione degli addebiti. 
  5-ter. I destinatari della contestazione di  cui  al  comma  5-bis,
possono presentare memorie difensive. 
  5-quater. Con  apposito  regolamento  dell'ENAC  sono  stabiliti  i
termini per la contestazione degli addebiti e la presentazione  delle
memorie difensive da parte degli interessati. 
  5-quinquies. A seguito dell'esercizio  della  facolta'  di  cui  al
comma 5-ter ovvero decorso inutilmente il  relativo  termine,  l'ENAC
esamina  le  risultanze  istruttorie  e  dispone  l'audizione   degli
interessati, alla quale le parti possono farsi assistere da  avvocati
ed esperti di fiducia. Se  non  ritiene  provato  l'addebito,  l'ENAC
dispone l'archiviazione  della  contestazione.  Se,  invece,  ritiene
comprovato l'addebito, adotta la sanzione adeguata alla violazione  o
negligenza professionale accertata ai sensi del presente articolo. 
  5-sexies. I provvedimenti adottati sono  immediatamente  notificati
all'interessato  e  comunicati  all'ente  fornitore  dei  servizi  di
traffico aereo. 
  5-septies.  Per  il  personale  militare,  l'ENAC   provvede   alla
contestazione di cui al comma 5-bis per il  tramite  dell'Aeronautica
militare.  L'ENAC,  nell'attivita'  istruttoria  di  cui   al   comma
5-quinquies,  le  cui  modalita'   di   svolgimento   sono   definite
nell'ambito degli atti d'intesa di cui all'articolo 6,  comma  2,  e'
coadiuvato da un ufficiale esperto delle Forze  armate  e  adotta  la
decisione  conclusiva,  previa  acquisizione   del   parere   tecnico
dell'Aeronautica militare. 
  5-octies.  Per   il   personale   civile,   l'ENAC   nell'attivita'
istruttoria  di  cui  al  comma  5-quinquies,  e'  coadiuvato  da  un
funzionario esperto dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo
e adotta la  decisione  conclusiva  del  procedimento  sanzionatorio,
previa  acquisizione  del  parere  tecnico  dell'Ente  fornitore  dei
servizi di traffico aereo. 
  5-nonies. Ai fini dell'applicazione della sospensione  cautelare  e
delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, si applicano le definizioni  di
incidente e inconveniente grave di cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo  25  febbraio  1999,  n.  66.  Continua  ad   applicarsi,
altresi', quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo  2
maggio 2006, n. 213.». 
  4. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008,  n.  118,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. La licenza di controllore del traffico aereo e'  rilasciata  al
momento del conseguimento della  prima  specializzazione  di  unita',
secondo le modalita' stabilite dall'ENAC con proprio regolamento.». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2006/23/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          27 aprile 2006, n. L 114. 
              - Il decreto legislativo 25 febbraio 1999,  n.  66,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1999, n. 67. 
              - Il decreto legislativo 2  maggio  2006,  n.  213,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2006, n. 137. 
              - Il decreto legislativo 30 maggio  2008,  n.  118,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2008, n. 158. 
              - Il testo dell'art. 1, della legge 6 febbraio 2007, n.
          13, e' il seguente: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro il termine di dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   legge,   i   decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle direttive comprese negli elenchi di cui agli  allegati
          A e B. Per le direttive il cui termine di  recepimento  sia
          gia' scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data
          di entrata in vigore della presente legge, il  termine  per
          l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma
          e' ridotto a sei mesi. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato  A  sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere  dei
          competenti organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza del parere. Qualora il termine  per  l'espressione
          del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero  i
          diversi termini previsti  dai  commi 4  e  9,  scadano  nei
          trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  dei   termini
          previsti ai commi 1 o 5 o  successivamente,  questi  ultimi
          sono prorogati di novanta giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportano   conseguenze
          finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica  di  cui
          all'art. 11-ter, comma 2, della legge  5  agosto  1978,  n.
          468, e successive modificazioni. Su di  essi  e'  richiesto
          anche il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili  finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarsi  alle  condizioni  formulate  con   riferimento
          all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81,  quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione, per i  pareri  definitivi  delle  Commissioni
          competenti per i  profili  finanziari,  che  devono  essere
          espressi  entro  venti  giorni.  La  procedura  di  cui  al
          presente comma si applica in ogni caso per gli  schemi  dei
          decreti legislativi  recanti  attuazione  delle  direttive:
          2005/32/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  6
          luglio  2005;  2005/33/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 6 luglio  2005;  2005/35/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 7 settembre  2005;  2005/47/CE
          del  Consiglio,  del  18  luglio   2005;   2005/56/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  26  ottobre  2005;
          2005/61/CE  della  Commissione,  del  30  settembre   2005;
          2005/62/CE  della  Commissione,  del  30  settembre   2005;
          2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
          ottobre 2005; 2005/71/CE  del  Consiglio,  del  12  ottobre
          2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28  novembre  2005;
          2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005;  2005/94/CE
          del  Consiglio,  del  20  dicembre  2005;  2006/54/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006. 
              5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore
          di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1,  nel
          rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati  dalla
          presente legge, il Governo puo' emanare, con  la  procedura
          indicata nei commi 2, 3 e  4,  disposizioni  integrative  e
          correttive dei decreti legislativi adottati  ai  sensi  del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 
              6. Entro tre anni dalla data di entrata in  vigore  dei
          decreti legislativi di cui al  comma  1,  adottati  per  il
          recepimento  di  direttive  per  le  quali  la  Commissione
          europea  si  sia  riservata  di  adottare  disposizioni  di
          attuazione,  il  Governo  e'  autorizzato,   qualora   tali
          disposizioni  siano  state   effettivamente   adottate,   a
          recepirle  nell'ordinamento   nazionale   con   regolamento
          emanato ai sensi dell'art. 17,  comma  1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  secondo
          quanto disposto  dagli  articoli  9  e  11  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste. 
              7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma, della Costituzione e dall'art. 16,  comma  3,  della
          legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le  disposizioni
          di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
          2005. 
              8. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto
          dalla direttiva  per  la  sua  attuazione,  trasmette  alla
          Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica  una
          relazione che da' conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia   a
          giustificazione del ritardo. Il Ministro per  le  politiche
          europee ogni  sei  mesi  informa  altresi'  la  Camera  dei
          deputati e  il  Senato  della  Repubblica  sullo  stato  di
          attuazione delle direttive da parte delle regioni  e  delle
          province autonome nelle materie di loro competenza. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive comprese negli  elenchi  di  cui
          agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni  i  testi  alla  Camera   dei
          deputati e  al  Senato  della  Repubblica.  Decorsi  trenta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono  adottati
          anche in mancanza di nuovo parere.». 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5  del  citato  decreto
          legislativo 30 maggio 2008, n.  118,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 5 (Principi che disciplinano  il  rilascio  delle
          licenze). - 1. L'ENAC, ai sensi  all'art.  734  del  codice
          della  navigazione,  provvede  con  proprio  regolamento  a
          definire i requisiti e le modalita'  per  il  rilascio,  il
          mantenimento, la sospensione e la revoca della  licenza  di
          studente o di controllore del traffico aereo. 
              2. Il conseguimento della  licenza  e'  subordinato  al
          superamento  di   esami   teorico-pratici   finalizzati   a
          verificare  le   capacita'   del   candidato   a   svolgere
          l'attivita' di controllore del traffico aereo o di studente
          controllore  del  traffico  aereo.  Le  prove   afferiscono
          all'accertamento  dell'esperienza,  delle  abilita',  delle
          cognizioni e della  conoscenza  linguistica,  previste  dai
          programmi  approvati   dall'ENAC   secondo   la   normativa
          comunitaria. 
              3. Le licenze sono rilasciate dall'ENAC (Ente nazionale
          per l'aviazione civile) alla persona  che  la  firma  e  ne
          conserva la titolarita'. L'ENAC rilascia anche le  relative
          abilitazioni e le specializzazioni. 
              3-bis.  Quando  e'  in   corso   di   accertamento   la
          responsabilita' del controllore del traffico  aereo  in  un
          incidente o inconveniente grave  ovvero  quando  in  ordine
          alla competenza professionale del controllore del  traffico
          aereo  sussista  ragionevole  dubbio  da  parte   dell'Ente
          fornitore dei servizi di traffico  aereo,  l'Ente  medesimo
          puo'  disporne  la   sospensione   cautelare   dall'impiego
          operativo. 
              4. La licenza, le abilitazioni e  le  specializzazioni,
          sono sospese dall'ENAC, per un periodo non superiore a  sei
          mesi quando sia accertata la negligenza  professionale  del
          controllore del traffico aereo. 
              5. La licenza e' revocata in caso di: 
                a) accertamento di grave negligenza  o  imprudenza  o
          imperizia   professionale   che   abbia   determinato    il
          verificarsi di un incidente; 
                b) violazione dolosa di leggi o regolamenti  relativi
          al controllo del traffico aereo; 
                c)  condotte  che  hanno  determinato  l'applicazione
          della sanzione della sospensione, non inferiore a sei mesi,
          per due volte nell'arco di due anni. 
              5-bis. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni  di  cui
          ai commi 4 e 5, l'ENAC provvede  alla  contestazione  degli
          addebiti. 
              5-ter. I destinatari  della  contestazione  di  cui  al
          comma 5-bis, possono presentare memorie difensive. 
              5-quater.  Con  apposito  regolamento  dell'ENAC   sono
          stabiliti i termini per la contestazione degli  addebiti  e
          la presentazione delle memorie  difensive  da  parte  degli
          interessati. 
              5-quinquies. A seguito dell'esercizio della facolta' di
          cui al comma 5-ter ovvero decorso inutilmente  il  relativo
          termine, l'ENAC esamina le risultanze istruttorie e dispone
          l'audizione degli interessati, alla quale le parti  possono
          farsi assistere da avvocati ed esperti di fiducia.  Se  non
          ritiene provato l'addebito, l'ENAC dispone  l'archiviazione
          della  contestazione.  Se,   invece,   ritiene   comprovato
          l'addebito, adotta la sanzione adeguata alla  violazione  o
          negligenza professionale accertata ai  sensi  del  presente
          articolo. 
              5-sexies. I provvedimenti adottati sono  immediatamente
          notificati all'interessato e comunicati all'ente  fornitore
          dei servizi di traffico aereo. 
              5-septies. Per il personale  militare  l'ENAC  provvede
          alla contestazione di cui al comma  5-bis  per  il  tramite
          dell'Aeronautica    militare.    L'ENAC,     nell'attivita'
          istruttoria di cui al comma 5-quinquies, le  cui  modalita'
          di  svolgimento  sono  definite  nell'ambito   degli   atti
          d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, e'  coadiuvato  da  un
          ufficiale esperto delle Forze armate e adotta la  decisione
          conclusiva,  previa   acquisizione   del   parere   tecnico
          dell'Aeronautica militare. 
              5-octies.   Per    il    personale    civile,    l'ENAC
          nell'attivita' istruttoria di cui al comma 5-quinquies,  e'
          coadiuvato da un funzionario  esperto  dell'Ente  fornitore
          dei  servizi  di  traffico  aereo  e  adotta  la  decisione
          conclusiva   del   procedimento    sanzionatorio,    previa
          acquisizione del parere tecnico delle  Ente  fornitore  dei
          servizi di traffico aereo. 
              5-nonies. Ai fini dell'applicazione  della  sospensione
          cautelare e delle sanzioni di  cui  ai  commi  4  e  5,  si
          applicano le definizioni di incidente  e  inconveniente  di
          cui all'art. 2 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n.
          66. Continua  ad  applicarsi,  altresi',  quanto  stabilito
          dall'art. 9 del decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213. 
              6. La licenza non puo' essere rilasciata a  coloro  che
          sono stati condannati a pena detentiva superiore  a  cinque
          anni per delitti non colposi, nonche'  a  coloro  che  sono
          sottoposti ad una misura  di  sicurezza  personale  o  alla
          misura di prevenzione della sorveglianza speciale. 
              7. La licenza rilasciata in lingua  italiana,  contiene
          gli  elementi  indicati  nell'appendice  1,   allegata   al
          presente decreto, e  riportata  la  traduzione  in  inglese
          degli  elementi  a  tale  fine  indicati   nella   medesima
          appendice 1.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7  del  citato  decreto
          legislativo 30 maggio 2008, n.  118,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 7 (Requisiti per il rilascio della licenza). - 1.
          Per il conseguimento delle licenze di studente  controllore
          del traffico aereo e' richiesto il  possesso  dei  seguenti
          requisiti: 
                a) eta' non inferiore ai diciotto anni; 
                b) diploma di istruzione secondaria di secondo  grado
          o un titolo di studio equivalente; 
                c) frequenza e superamento dei  corsi  di  formazione
          approvati dall'ENAC con proprio regolamento; 
                d) certificazione medica di idoneita' psico-fisica in
          corso di validita', rilasciata secondo le  disposizioni  di
          cui all'art. 11; 
                e) competenza linguistica adeguata alle  mansioni  da
          svolgere. 
              2. Per il conseguimento delle  licenze  di  controllore
          del traffico aereo e' richiesto il  possesso  dei  seguenti
          requisiti: 
                a) eta' non inferiore ai ventuno anni; 
                b) licenza di studente controllore; 
                c) frequenza e superamento dei  corsi  di  formazione
          stabiliti dall'ENAC con proprio regolamento; 
                d) certificazione medica di idoneita' psico-fisica in
          corso di validita', rilasciata secondo le  disposizioni  di
          cui all'art. 11; 
                e) competenza linguistica prevista per i  controllori
          del traffico aereo. 
              3. La licenza di  controllore  del  traffico  aereo  e'
          rilasciata  al  momento  del  conseguimento   della   prima
          specializzazione di unita', secondo le modalita'  stabilite
          dall'ENAC con proprio regolamento.».